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Leggi preparatorie dell’Assemblea Costituente
R. D. L. 2 agosto 1943 n. 705
(In Gazz. Uff., 5 agosto, n. 180). - Scioglimento della Camera dei Fasci e delle corporazioni
Visto l’Art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivato da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato; abbiamo decretato e decretiamo:

La XXX legislatura è chiusa.
La Camera dei Fasci e delle corporazioni è sciolta.
Sarà provveduto nel termine di quattro mesi dalla cessazione dell’attuale stato di guerra, alla elezione di una nuova Camera dei deputati e alla conseguente convocazione ed inizio della nuova legislatura.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

R. D. L. 2 agosto 1943, n. 706
(In Gazz. Uff., 5 agosto, n. 180). - Soppressione del Gran Consiglio del Fascismo
Visto l’art 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivato da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo

Il Gran Consiglio del fascismo è soppresso.
Sono abrogati le leggi 9 dicembre 1928 n. 2693 e 14 dicembre 1929, n. 2099 il Reggio decreto legge 14 dicembre 1929, n. 2100, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 233; il regio-decreto legge 14 dicembre 1929, n. 2100, convertito nella legge 19 dicembre 1933, n. 2121; convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 607 ed il regio-decreto legge 7 gennaio 1937, n. 5, convertito nella legge 5 aprile 1937, n. 592.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Decreto-legge luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151
(In Gazz. Uff., Serie speciale 8 luglio 1944, n. 39). - Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.
In virtù della autorità a noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.
Visto l’art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129.
Ritenuta la necessità e l’urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.
Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, un’assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 2.
È abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell’attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell’articolo unico del R. decreto-legge 12 agosto 1943, n. 705, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.

Art. 3.
I ministri e sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell’interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell’Assemblea Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.

Art. 4.
Finché non sará entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del regno con la formula:

"Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta di…

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue…"

Art. 5.
Fino a quando resta in vigore la disposizione dell’art. 2, comma primo del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell’art I della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del regno con la formul :

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo…

Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale " del regno —serie speciale— e sarà presentato all’Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Decreto-legge luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98
(In Gazz. Uff., 23 marzo 1946, n. 699). - Integrazioni e modifiche al decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche
In virtù dell’autorità a Noi delegata.

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151 relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento di membri del governo ed alla facoltà del Governo per emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale I febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull’emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti.
Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al sopra citato decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1945 n. 15;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la Costituente di concerto con tutti i Ministri.

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue :

Art. 1.
Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).

Art. 2.
Qualora maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, dopo la sua Costituzione, come suo primo atto eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall’Assemblea.
Per l’elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell’Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.
Avvenuta l’elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l’incarico per la formazione del nuovo Governo.
Nell’ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l’attuale regime Luogotenenziale fino all’entrata in vigore delle deliberazioni dell’Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.

Art. 3.
Durante il periodo della Costituzione e fini alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall’Assemblea.
Il Governo potrà sottoporre all’esame dell’Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa,
Il Governo è responsabile verso l’Assemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta governativa da parte dell’Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sonno obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell’Assemblea.

Art. 4.
L’Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.
L’Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell’entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l’ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.
Finchè non avrà deliberato il proprio regolamento interno dell’Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della camera dei deputati in data I luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922.

Art. 5.
Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti in quanto applicabili.

Art. 6.
I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell’Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell’art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.

Art. 7.
Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto luogotenenziale che indice le elezioni dell’Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare nell’adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell’Assemblea Costituente. Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 8.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito in Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative alle operazioni del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare ed integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946 n. 74, per l’elezione dei deputati dall’Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.

Art. 9.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale " del Regno

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