Leggi preparatorie dellAssemblea
Costituente
R. D. L. 2 agosto 1943 n. 705
(In Gazz. Uff., 5 agosto, n. 180). - Scioglimento della Camera dei Fasci
e delle corporazioni
Visto lArt. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivato da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato;
abbiamo decretato e decretiamo:
La XXX legislatura è chiusa.
La Camera dei Fasci e delle corporazioni è sciolta.
Sarà provveduto nel termine di quattro mesi dalla cessazione dellattuale
stato di guerra, alla elezione di una nuova Camera dei deputati e alla
conseguente convocazione ed inizio della nuova legislatura.
Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato alle assemblee
legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro
Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo
disegno di legge.
R. D. L. 2 agosto 1943, n. 706
(In Gazz. Uff., 5 agosto, n. 180). - Soppressione del Gran Consiglio del
Fascismo
Visto lart 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivato da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo
Il Gran Consiglio del fascismo è soppresso.
Sono abrogati le leggi 9 dicembre 1928 n. 2693 e 14 dicembre 1929, n.
2099 il Reggio decreto legge 14 dicembre 1929, n. 2100, convertito nella
legge 17 marzo 1930, n. 233; il regio-decreto legge 14 dicembre 1929,
n. 2100, convertito nella legge 19 dicembre 1933, n. 2121; convertito
nella legge 2 aprile 1936, n. 607 ed il regio-decreto legge 7 gennaio
1937, n. 5, convertito nella legge 5 aprile 1937, n. 592.
Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato alle assemblee
legislative per la conversione in legge.
Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato
alla presentazione del relativo disegno di legge.
Decreto-legge luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151
(In Gazz. Uff., Serie speciale 8 luglio 1944, n. 39). - Assemblea per
la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e
facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.
In virtù della autorità a noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.
Visto lart. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129.
Ritenuta la necessità e lurgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro
Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1.
Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno
scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio
universale diretto e segreto, unassemblea Costituente per deliberare
la nuova costituzione dello Stato.
I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.
Art. 2.
È abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova
Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione
dellattuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dellarticolo
unico del R. decreto-legge 12 agosto 1943, n. 705, con cui venne dichiarata
chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle
corporazioni.
Art. 3.
I ministri e sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare
la loro funzione nellinteresse supremo della Nazione e di non compiere,
fino alla convocazione dellAssemblea Costituente, atti che comunque
pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.
Art. 4.
Finché non sará entrato in funzione il nuovo Parlamento,
i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei
Ministri. Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono
sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del regno con la formula:
"Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta di
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue
"
Art. 5.
Fino a quando resta in vigore la disposizione dellart. 2, comma
primo del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi
alle materie indicate nellart I della legge 31 gennaio 1926, n.
100, sono emanati dal Luogotenente Generale del regno con la formul :
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo
Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella "Gazzetta Ufficiale " del regno serie speciale
e sarà presentato allAssemblee Legislative per la conversione
in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato
a presentare il relativo disegno di legge.
Decreto-legge luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98
(In Gazz. Uff., 23 marzo 1946, n. 699). - Integrazioni e modifiche al
decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 relativo allAssemblea
per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo
ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche
In virtù dellautorità a Noi delegata.
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151 relativo
allAssemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento
di membri del governo ed alla facoltà del Governo per emanare norme
giuridiche;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale I febbraio 1945, n. 58, concernente
nuove norme sullemanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti
luogotenenziali e di altri provvedimenti.
Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al
sopra citato decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1945 n. 15;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro
Segretario di Stato, e del Ministro per la Costituente di concerto con
tutti i Ministri.
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue :
Art. 1.
Contemporaneamente alle elezioni per lAssemblea Costituente il popolo
sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale
dello Stato (Repubblica o Monarchia).
Art. 2.
Qualora maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della
Repubblica, dopo la sua Costituzione, come suo primo atto eleggerà
il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni
fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione
deliberata dallAssemblea.
Per lelezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta
la maggioranza dei tre quinti dei membri dellAssemblea. Se al terzo
scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la
maggioranza assoluta.
Avvenuta lelezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo
in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio
dello Stato darà lincarico per la formazione del nuovo Governo.
Nellipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione
dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio
dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della
Monarchia, continuerà lattuale regime Luogotenenziale fino
allentrata in vigore delle deliberazioni dellAssemblea sulla
nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.
Art. 3.
Durante il periodo della Costituzione e fini alla convocazione del Parlamento
a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato,
salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi
elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali,
le quali saranno deliberate dallAssemblea.
Il Governo potrà sottoporre allesame dellAssemblea
qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione
di essa,
Il Governo è responsabile verso lAssemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta governativa da parte dellAssemblea non
porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sonno obbligatorie
soltanto in seguito alla votazione di sfiducia, intervenuta non prima
di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta
dei Membri dellAssemblea.
Art. 4.
LAssemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma,
nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello
in cui si saranno svolte le elezioni.
LAssemblea è sciolta di diritto il giorno dellentrata
in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre lottavo
mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine
per non più di quattro mesi.
Finchè non avrà deliberato il proprio regolamento interno
dellAssemblea Costituente applicherà il regolamento interno
della camera dei deputati in data I luglio 1900 e successive modificazioni
fino al 1922.
Art. 5.
Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni
del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti in quanto
applicabili.
Art. 6.
I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dellAssemblea
Costituente ai sensi del primo comma dellart. 3, deliberati nel
periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento
entro un anno dalla sua entrata in funzione.
Art. 7.
Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto luogotenenziale
che indice le elezioni dellAssemblea Costituente i dipendenti civili
e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare
e far rispettare nelladempimento dei doveri del loro stato il risultato
del referendum istituzionale e le relative decisioni dellAssemblea
Costituente. Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche
con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti
civili e militari dello Stato.
Art. 8.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito in Consiglio
dei Ministri, saranno emanate le norme relative alle operazioni del referendum,
alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle
contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum,
con facoltà di variare ed integrare, a tali fini, le disposizioni
del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946 n. 74, per lelezione
dei deputati dallAssemblea Costituente e di disporre che alla scheda
di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni
eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.
Art. 9.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella "Gazzetta Ufficiale " del Regno
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